Crea una cooperativa

Che cos'è una Cooperativa

"Una cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata".

La rilevanza e la funzione sociale della cooperazione, nell’ordinamento italiano, sono riconosciute nella Costituzione all’art. 45 che così recita: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".

A questo bisogna aggiungere la "Dichiarazione di Identità Cooperativa", approvata dal XXXI congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale tenuta a Manchester 20/22 settembre 1995, dove vengono enunciati i principi imprescindibili della cooperazione.La cooperativa è un’impresa formata da più persone (minimo 9, o 3 in caso di sole persone fisiche) che si uniscono per soddisfare un bisogno comune. Viene a mancare la distinzione titolare/dipendente poiché, all’interno di una cooperativa, tutti i soci incidono ugualmente sulle scelte dell'impresa e l’elemento umano tende a prevalere sul quello economico.

Gli elementi che caratterizzano una cooperativa sono:

1. Variabilità del capitale sociale, che aumenta o si riduce in relazione all’ingresso o all’uscita dei soci;

2. Qualità dei soci, i quali devono essere in possesso di specifici requisiti soggettivi in relazione alle varie tipologie di cooperative (consumatori, lavoratori, produttori agricoli ecc.);

3. Democraticità della partecipazione dei soci alle assemblee, nelle quali ogni socio persona fisica ha un solo voto, a prescindere dall'eventuale possesso di somme diverse di quote o azioni nel capitale sociale;

4. Radicamento sul territorio, che consente di creare occupazione a livello locale (Le cooperative possono altresì unirsi e dar vita ad un "consorzio", al fine di realizzare una struttura organizzativa comune in grado di garantire meglio i loro scopi mutualistici.

Il concetto di mutualità rappresenta la caratteristica principale di un’impresa cooperativa, ciò che la contraddistingue dalle società di capitali. Infatti,  a differenza di queste, il cui fine ultimo è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le società cooperative assicurano ai propri soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.

Sono definite cooperative a mutualità prevalente quelle che:

a. Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;

b. Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

c. Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 

La mutualità prevalente viene quindi commisurata in relazione al tipo di scambio mutualistico che deve intercorrere tra socio e cooperativa, e viceversa.

La condizione di mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514 del cod. Civ, deve essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa al bilancio, da cui si devono evincere i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico ed essere evidenziati contabilmente tre parametri, in base a quanto disposto dall’art. 2513 cod. civile:

1. I ricavi derivanti dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci siano superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, comma 1, punto A1, del codice civile);  

2. Il costo del lavoro dei soci sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, comma 1, punto B9, del codice civile);

3. Il costo della produzione, per servizi ricevuti dai soci o per beni conferiti da soci deve essere     superiore al 50 per cento del totale dei costi per servizi o delle merci e materie prime acquistate o conferite, di cui all’art. 2425, comma 1, punti B7 B6.

Inoltre, le cooperative a mutualità prevalente devono, ai sensi dell’art. 2514 Cod.Civ., recepire nello statuto i seguenti requisiti "formali" di non lucratività:

a. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 

b. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 

d. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

I Principi della Cooperazione

I soci delle cooperative credono nei valori etici dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'attenzione verso gli altri. Tuttavia, i valori riconosciuti sui quali si basa la cooperazione sono:

Democrazia

Eguaglianza

Equità

Solidarietà

Autosufficienza

Auto-responsabilità

Da questi nascono sette principi cooperativi, linee guida mediante le quali le cooperative mettono in  pratica i propri valori:    

1. ADESIONE LIBERA E VOLONTARIA
Le cooperative sono organizzazioni volontarie e aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare  le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa (Principio della porta aperta).

2. CONTROLLO DEMOCRATICO DA PARTE DEI SOCI
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto, e anche le cooperative di grado più alto sono ugualmente organizzate in modo democratico (Principio una testa un voto).    

3. PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI SOCI
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma di proprietà comune della cooperativa. I soci,di norma, percepiscono un compenso limitato sul capitale sottoscritto quale condizione per la loro adesione ed allocano i surplus per qualunque dei seguenti scopi:

a. sviluppo della propria cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile;
b. erogazione di benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa (Ristorni);
c. sostegno di altre attività approvate dalla base sociale.

4. AUTONOMIA E INDIPENDENZA
le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai propri soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi)o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l’autonomia della cooperativa stessa. 

5. EDUCAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Le cooperative s'impegnano a educare e formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager e il personale in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, in modo particolare i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.     

6. COOPERAZIONE TRA COOPERATIVE
Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali ed internazionali.

7. IMPEGNO VERSO LA COLLETTIVITA'
Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci. 

 

I Settori della Cooperazione

Le tipologie di cooperativa previste dall’art. 4, comma 3, D.M. 23.6.2004 sono le seguenti:

Cooperative di produzione e lavoro

Cooperative di lavoro agricolo

Cooperative sociali

Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento

Cooperative edilizie di abitazione

Cooperative di consumo

Cooperative della pesca

Cooperative di trasporto

Consorzi cooperativi

Banche di credito cooperativo

Consorzi e cooperative di garanzia e fidi

Altre cooperative

 

I vantaggi della cooperazione

Come ogni forma giuridica, anche quella cooperativa è contraddistinta da determinate caratteristiche, vantaggi e limitazioni.
Inoltre, per la natura che la contraddistingue, beneficia di agevolazioni  di carattere fiscale e finanziario, che variano secondo il settore in cui opera.
 
La società cooperativa fornisce ai propri soci tutta una serie di vantaggi che possono consistere in:
 
- una maggiore retribuzione;
- acquisto di beni a un prezzo più basso o conferimento degli stessi a prezzi superiori rispetto a quelli offerti dal mercato;
- condizioni migliori, in termini di occasioni di lavoro e di remunerazione,  rispetto a quelle che si otterrebbero sul mercato;
- riduzione dei costi di gestione della singola impresa;
- avvio di un'attività imprenditoriale senza investimento di grandi capitali: la legge stabilisce il limite minimo della quota di versamento del singolo socio in 25 euro.
 
L'unico capitale di rischio del quale i soci sono tenuti a rispondere è rappresentato dalla quota sociale.
Nel caso delle cooperative a mutualità prevalente è possibile beneficiare di un regime fiscale agevolato.